Obbligo Deposito PEC - NormativaDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Codice dell'amministrazione digitale (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93 e G.U. n. 6 del 10 gennaio 2010, S.O. n.8) Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all'Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta. Art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria." Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14) La legge introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne. Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. Serie Generale, n. 294 del 18/12/2012) Art. 5 Posta elettronica certificata [..] 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata). |